Descrizione
Nel caso di sospensione temporanea dell’attività è necessario presentare apposita comunicazione. La sospensione della ricezione degli ospiti per brevi periodi per esigenze di conduzione dell’azienda agricola non necessita alcuna comunicazione ai sensi della Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 154, com. 6.
La sospensione dell’attività non può essere superiore a un anno ai sensi della Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 157, com. 1, let. c.