Scavare e movimentare terra

Descrizione

Scavare e movimentare terra

I lavori di scavo, sbancamento e livellamento del terreno per scopi edilizi sono suddivisi secondo la finalità della lavorazione. Il titolo edilizio abilitativo necessario per eseguire le opere è diverso se si tratta di:

  • lavorazioni pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, ovvero di scavi per la realizzazione di bacini idrici, di opere di ricerca e coltivazione di sostanze minerali di cava
  • scavi con altro scopo che comportino una perdurante modifica dello stato dei luoghi.

La gestione di materiali da scavo e/o demolizione provenienti da opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120In questo caso bisogna presentare un piano di utilizzo.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 introduce un quadro normativo semplificato invece per la gestione di materiali da scavo e/o demolizione non provenienti da opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)In questo caso bisogna presentare apposita dichiarazione di utilizzo.

Approfondimenti

I movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, com. 1). Il cittadino può comunque presentare comunicazione per interventi edilizi liberi per notificare l’esecuzione dei lavori. Devono inoltre essere rispettate:

  • le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
  • le altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e sull'efficienza energetica
  • le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42).

L'elenco indicativo delle principali opere che possono essere realizzate senza titolo abilitativo  è contenuto nel Glossario edilizia libera approvato con Decreto ministeriale 02/03/2018.

Le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, che comportano una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi sono considerate di nuova costruzione (Sentenza della Corte di Cassazione 19/01/2011, n. 1536). Occorre quindi chiedere il rilascio del permesso di costruire (PDC) (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3 e 10).