Descrizione
Le opere di eliminazione delle barriere architettoniche hanno l’obiettivo di favorire il superamento e la rimozione di qualsiasi ostacolo che:
- limita o nega l'uso di spazi, edifici, strutture a tutti i cittadini
- impedisce la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea.
Gli interventi che eliminano le barriere architettoniche sono soggetti a disciplina specifica e possono usufruire di contributi regionali.
Gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, com. 1, let. b).
Devono però essere rispettate:
- le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
- le altre normative di settore che incidono sulla disciplina dell'attività edilizia
- le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie e quelle relative all'efficienza energetica
- le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42.
Le opere per realizzare ascensori esterni e le opere che alterano la sagoma di un edificio richiedono i titoli abilitativi previsti per la tipologia specifica di intervento:
- nuova costruzione e ampliamento
- ristrutturazione edilizia
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo.
Negli altri casi, pur non essendo richiesto alcun titolo abilitativo, il cittadino può comunque presentare comunicazione facoltativa per interventi edilizi liberi per notificare l'esecuzione dei lavori.
Approfondimenti
L'elenco indicativo delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio è contenuto nel Glossario edilizia libera approvato con Decreto ministeriale 02/03/2018.