Descrizione
Il parco di divertimento è il complesso di attrazioni, trattenimenti e attrezzature dello spettacolo viaggiante. È destinato allo svago e alle attività ricreative e ludiche, si estende su un’unica area e prevede un’organizzazione di servizi comuni.
Chi vuole partecipare a parchi divertimento o installare di singole attrazioni deve presentare domanda di autorizzazione come previsto dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 69 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
Se l'evento prevede al massimo di 200 persone e sarà svolta entro le ore 24:00 del giorno di inizio, l'autorizzazione è sostituita da segnalazione certificata di inizio attività come previsto dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 69 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
Approfondimenti
Per svolgere l'attività è necessario possedere l’autorizzazione per l'esercizio dell'attività.
Tutte le attrazioni installate devono essere correttamente registrate.
Se l'attività occupa suolo pubblico è necessario richiedere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
L'attività svolta deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario richiedere anche l'emissione di un'autorizzazione per attività in deroga alle emissioni sonore.