Secondo la normativa vigente esistono attività soggette alla presentazione di valutazione di impatto acustico e attività non soggette alla presentazione di valutazione di impatto acustico. In ogni caso deve comunque essere rispettata la quiete pubblica che, quale bene collettivo, è comunque condizione necessaria per garantire la salute e deve essere tutelata dagli enti pubblici competenti, tra cui i Comuni, “[...] come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività [...]“ (articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana). La Legge 26/10/1995, n. 447 stabilisce i principi fondamentali per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico ai sensi e per effetto dell'articolo 117 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Attività soggetta a presentazione di valutazione di impatto acustico
Le attività soggette alla presentazione di valutazione di impatto acustico sono definite in dettaglio dal Decreto del Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227.
Documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico | La documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico deve essere presentata se l'attività è permanente. La documentazione deve essere redatta e firmata da un professionista abilitato (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8). |
Domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore | Se l'attività ha carattere temporaneo è possibile presentare domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 6). |
Autocertificazione di rispetto dei limiti acustici | Per le attività permanenti soggette alla presentazione di valutazione di impatto acustico, è facoltà dell'imprenditore autocertificare che durante l'esercizio dell'attività le emissioni non saranno superiori ai limiti stabiliti del territorio comunale (Decreto del Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227, art. 4, com. 2 e Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 5) fatte salve le specifiche disposizioni regionali previste per le singole attività e indicate all'interno della relativa guida al procedimento. |
Attività non soggetta a presentazione di valutazione di impatto acustico
Per le attività non soggette alla presentazione di valutazione di impatto acustico è comunque necessario autocertificare il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico. In questo caso è possibile elaborare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 5).