Descrizione
Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che vendono direttamente al pubblico possono vendere gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato sul posto. Questa attività deve però essere accessoria alla produzione e alla trasformazione degli alimenti stessi (Legge regionale 30/04/2009, n. 8, art. 2).
Approfondimenti
Se un’attività è svolta in aree da sottoporre a tutela è necessario attestare il rispetto dei criteri qualitativi eventualmente previsti. I criteri qualitativi sono stabiliti per motivi di interesse generale nella programmazione comunale, in particolare per la tutela dei consumatori e della sanità pubblica (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 4-bis).
Se l'attività occupa suolo pubblico è necessario possedere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
Gli orari di esercizio dell'attività sono definiti da apposite regolamentazioni.