Lo sportello telematico permette di presentare istanze alla Pubblica Amministrazione ai sensi del Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 65, com. 1, let. b:
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
b) […]quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti
L’autenticazione SPID della persona giuridica non identifica l’istante o il dichiarante ma, appunto, una persona giuridica della quale non è possibile conoscere i legali rappresentanti. Questa considerazione è confermata anche dall'Avviso SPID 13/11/2020, n. 18, dove si evidenzia che l’autenticazione SPID della persona giuridica non è destinata alla presentazione di istanze.