Ai fini dell'assegnazione degli alloggi destinati a servizio abitativo pubblico è importante comprendere il concetto di nucleo familiare, la definizione è data dal Regolamento regionale 04/08/2017, n. 4, art. 6:
- [...] il nucleo familiare avente diritto ai servizi abitativi pubblici è costituito da una sola persona, anche genitore separato o divorziato, ovvero dalle persone di seguito elencate:
- coniugi non legalmente separati
- persone dello stesso sesso in unione civile
- conviventi di fatto
- figli anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente, o figli non anagraficamente conviventi di genitori separati o divorziati destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che prevedono tempi paritetici di cura e frequentazione degli stessi e il rilascio della casa familiare
- persone legate da vincoli di parentela fino al terzo grado o di affinità fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.
- Per il cittadino di Paese non appartenente all'Unione europea sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari regolarmente soggiornanti in Italia alla data di presentazione della domanda di assegnazione.