Descrizione
Sono giochi leciti gli apparecchi da trattenimento descritti nel Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6 e com. 7 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza". L’attività degli operatori si distingue in:
- acquistare congegni installati nei locali ove è svolta un'attività economica
- produrre o importare i congegni
- fornire e mantenere efficienti gli apparecchi nei vari punti di installazione autorizzati (ad esempio all'interno di pubblici esercizi) e svolgere altre mansioni funzionali alla raccolta del gioco (distributori, gestori, noleggiatori).
Per produrre o importare apparecchi occorre richiedere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli una verifica tecnica dei modelli gestiti per verificarne la conformità alle prescrizioni normative. Esistono infatti una serie di organismi di certificazione ed ispezione convenzionati con i Monopoli di Stato. Una volta ottenuta la certificazione di conformità del modello è possibile richiedere all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli competente per territorio il nulla osta di distribuzione. Quest’ultimo sarà poi consegnato ai cessionari degli apparecchi.
Approfondimenti
Dal 1° gennaio 2011, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stato istituito l’elenco (Legge 23/12/2005, n. 266, art. 533):
- dei soggetti proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di apparecchi e terminali presenti nel Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6, lett. a) e lett. b) "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"
- dei concessionari per la gestione della rete telematica di apparecchi e terminali da intrattenimento che sono anche proprietari di apparecchi e terminali presenti nel Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6, lett. a) e lett. b) "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"
- di ogni altro soggetto che non è compreso tra quelli ai punti a. e b. e svolge attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti compresi nei punti a. e b.
I concessionari per la gestione della rete telematica non possono avere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti in questo elenco (Legge 23/12/2005, n. 266, art. 533-ter).
L’iscrizione vale come titolo abilitativo per i soggetti che svolgono le attività in materia di apparecchi da intrattenimento (Decreto direttoriale 09/09/2011, n. 2011/31587/Giochi/ADI, art. 1).
L'elenco è pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.