Descrizione
Il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 53 considera:
- le opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio e armature con funzione statica
- le opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte da strutture in conglomerato cementizio e armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità che assicurano permanentemente l'effetto statico voluto
- le opere a struttura metallica in cui la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.
Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche devono essere denunciate dal costruttore prima del loro inizio (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 65).
Anche le varianti che nel corso dei lavori si vogliono introdurre alle opere devono essere denunciate allo sportello unico prima di dare inizio alla loro esecuzione.
Approfondimenti
La denuncia di opere in conglomerato cementizio armato naturale, precompresso e a struttura metallica può essere presentata autonomamente rispetto alla documentazione per costruzioni in zona sismica, oppure, può essere sostituita dal deposito ai fini sismici se quest’ultimo ha i contenuti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 65 ed è firmato anche dal costruttore.
Una volta completate le opere strutturali il direttore dei lavori deve depositare la relazione a strutture ultimate entro 60 giorni dalla fine dei lavori (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 65).
Per gli interventi di riparazione e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, per gli interventi che per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, la relazione a strutture ultimate non deve essere trasmessa (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 65, com. 8-bis).
Tutte le costruzioni dell'articolo 53, comma 1 devono essere sottoposte a collaudo statico, che può essere sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal Direttore dei lavori per gli interventi di riparazione e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, per gli interventi che per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 67).
Entro 60 giorni dalla data di deposito della relazione a strutture ultimate, il collaudatore deve presentare il certificato di collaudo come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 67. Il certificato di collaudo statico, quando depositato, tiene luogo dell'attestato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 62.
Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto che non è intervenuto in alcun modo nella progettazione, nella direzione o nell'esecuzione dell'opera e che è iscritto all'albo da almeno dieci anni.
Quando non esiste il committente e il costruttore esegue le opere in proprio, quest'ultimo è obbligato a chiedere all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti una terna di nominativi tra i quali scegliere il collaudatore. Questa richiesta deve avvenire prima della presentazione del procedimento edilizio.
In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.