Comunicare l'inizio dei lavori per interventi temporanei in edilizia libera (CIL)

Descrizione

Comunicare l'inizio dei lavori per interventi temporanei in edilizia libera (CIL)

Gli interventi che possono eseguiti senza nessun titolo abilitativo sono individuati dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6.

Tra gli interventi edilizi liberi (manutenzione ordinaria, eliminazione barriere architettoniche, ecc.) si distinguono due tipologie:

Per questi interventi l'inizio dei lavori deve essere comunicato dall'interessato all'Amministrazione senza dover attendere il rilascio di un titolo abilitativo (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, com. 1, let. e-bis).

Approfondimenti

Congiuntamente alla presentazione della pratica l'interessato può chiedere allo sportello unico di acquisire tutte le autorizzazioni preliminari necessarie all'intervento edilizio (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis). 

In questo caso è possibile dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis).