Descrizione
Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese che esercitano, anche on line, le attività di:
- produzione
- organizzazione
- intermediazione
- prenotazione
- vendita di biglietti di viaggi e soggiorni.
Approfondimenti
La denominazione di un'agenzia di viaggio e turismo non deve essere uguale o simile alla denominazione di un'altra agenzia operante sul territorio nazionale e non è consentito, inoltre, adottare denominazioni di Comuni, di Province o di Regioni italiane.
Sul portale www.infotrav.it sono elencate tutte le denominazioni assunte dalle agenzia di viaggio già attive.
Prima di avviare l'attività o cambiare denominazione, è necessario presentare apposita richiesta al SUAP, che procederà con la prenotazione su portale www.infotrav.it. La denominazione richiesta non potrà essere utilizzata qualora, entro 90 giorni dalla data di prenotazione, non sia stata presentata apposita segnalazione certificata di inizio attività per l'avvio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo o per la variazione della denominazione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.
Le agenzie di viaggio e turismo devono stipulare una polizza assicurativa a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti verso i clienti (Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art. 61).
L'agenzia deve inoltre inviare entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività autorizzata per l'anno successivo.
Con Circolare regionale 01/02/2017, Regione Lombardia ha evidenziato le garanzie (obbligatorie) che rappresentano un requisito fondamentale per l'esercizio di questa specifica attività:
- polizza di responsabilità civile a favore del turista (Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art. 61)
- polizza assicurativa, adesione a un fondo o garanzia bancaria che garantisca - in caso di insolvenza o fallimento di intermediario/organizzatore, il rimborso del presso versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del cliente stesso (Decreto legislativo 23/05/2011, n. 79, art. 50, com. 2).
L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare, non è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività autonoma ma a comunicazione al SUAP dove sono collocati i locali in cui viene svolta l'attività e al SUAP a cui è stata inviata la segnalazione certificata di inizio attività dell'agenzia principale (Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art. 58). In questo caso non è necessario nominare un nuovo direttore tecnico.