Descrizione
Prima di utilizzare un'attrazione occorre farla registrare dal Comune dove è stata costruita, dove è utilizzata per la prima volta oppure dove si trova la sede sociale del gestore o del Comune dove è resa disponibile per i controlli previsti presentando domanda (Decreto ministeriale 18/05/2007, art. 4).
Ad ogni attrazione registrata verrà assegnato un codice identificativo costituito in sequenza:
- dal numero che identifica il codice ISTAT del Comune
- dal numero progressivo assegnato dal Comune
- dal numero dell’anno di rilascio del codice.
Il codice identificativo dovrà essere riportato su una targa da fissare in posizione stabile e visibile sull'attrazione secondo le indicazioni della Circolare ministeriale 01/12/2009, n. 17082/114.
Approfondimenti
Per registrare l'attrazione è necessario (Decreto ministeriale 18/05/2007, art. 4):
- possedere il manuale d’uso e manutenzione dell'attrazione redatto dal costruttore. Il manuale contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni per un utilizzo sicuro della stessa. Sono incluse anche le informazioni per il montaggio e lo smontaggio, il funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria e il libretto dell'attività
- possedere il libretto dell'attrazione con tutte le informazioni sulla storia tecnica e amministrativa della stessa. Il libretto contiene i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali, le manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti.
Il manuale d’uso e manutenzione e il libretto dell'attrazione devono essere redatti in lingua italiana oppure devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano.
Anche le attività esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE devono ottenere la registrazione e il codice identificativo.
La domanda può essere presentata dal gestore (Decreto ministeriale 18/05/2007, art. 5):
- al Comune dove è situata la sede sociale del gestore
- al Comune dove l’attività si svolgerà la prima volta
- al Comune dove l’attività è resa disponibile per i controlli previsti.