Descrizione
Il cambiavalute rappresenta chi per professione esercita l'attività di compravendita di monete di paesi esteri o fa commercio di titoli e valori mobiliari.
I cambiavalute sono tenuti a trasmettere all'Organismo per via telematica le negoziazioni effettuate. I dati registrati sono conservati per dieci anni.
Approfondimenti
Per svolgere l'attività di cambiavalute è necessaria l'iscrizione in un apposito registro tenuto dall'organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, previsto dal Decreto legislativo 01/09/1993, n. 385, art. 128-undecies (Decreto Legislativo 13/08/2010, n. 141, art. 17-bis).
L'iscrizione nel registro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
- per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea o di uno Stato diverso secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio italiano.