Descrizione
La piscina è un complesso attrezzato per la balneazione con presenza di uno o più bacini artificiali, interrati o fuori terra, utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche nell'acqua.
Le piscine, in base alla loro destinazione, si distinguono in (Deliberazione della Giunta regionale 17/05/2006, n. 8/2552):
- piscine destinate a un'utenza pubblica
- piscine condominiali
- piscine a usi speciali (collocate all'interno di strutture di cura, di riabilitazione, termale).
Sono considerate piscine destinate a un'utenza pubblica:
- le piscine pubbliche (piscine il cui accesso presume l'acquisto di un biglietto, tessera, abbonamento)
- le piscine a uso collettivo che comprendono le piscine turistico-ricettive (inserite in strutture adibite, in via principale, ad attività ricettive) e le piscine collettive (inserite in scuole, caserme, centri benessere o simili)
- i parchi acquatici.
Le piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all’accesso di una pluralità indistinta di persone non si configurano come locali di pubblico spettacolo (ad esempio le piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere e le piscine in abitazioni private). In questi casi chi vuole avviare l'attività deve presentare comunicazione di inizio attività all'autorità sanitaria competente (ATS) nel cui territorio è ubicata la piscina, come previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale 17/05/2006, n. 8/2552, all. a, punto 6. La variazione di uno o più elementi elencati nella comunicazione di inizio attività comporta l'obbligo di nuova comunicazione (la riattivazione della piscina dichiarata a funzionamento stagionale non costituisce variazione).
Le piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico si configurano invece come locali di pubblico spettacolo, quindi oltre a presentare la comunicazione di inizio attività all'autorità sanitaria competente (ATS) occorre ottenere i relativi titoli abilitativi.