Descrizione
Il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso, la trasformazione dei rifiuti organici o di prodotti vegetali e le biomasse sono fonti rinnovabili di energia (FER) (Legge 09/01/1990, n. 10, art. 1). Queste risorse sono rinnovabili solo se gestite in modo appropriato: il loro tempo di utilizzo deve cioè essere compatibile con quello di ripristino.
Gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili sono regolati dalle linee guida nazionali e dalla Deliberazione della Giunta regionale 18/04/2012, n. 9/3298. Si tratta di:
- impianti eolici
- impianti solari fotovoltaici
- impianti a biomassa
- impianti a gas di discarica, a gas residuati dai processi di depurazione e biogas
- impianti idroelettrici.
I titoli abilitativi per gli interventi di costruzione, esercizio, modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, riattivazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile (impianti FER), delle relative opere e infrastrutturazione e la connessione alla rete nazionale di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica sono suddivisi in:
- autorizzazione unica (AU) per impianti alimentati da fonti rinnovabili (Decreto legislativo 29/12/2003, n. 387, art. 12, com. 3)
- comunicazione di inizio lavori per attività in edilizia libera (CEL) per impianti alimentati da fonti rinnovabili (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6 e Punto 12 delle linee guida nazionali)
- modello unico nazionale per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici (Decreto ministeriale 19/05/2015)
- procedura abilitativa semplificata (PAS) (Decreto legislativo 03/03/2011, n. 28, art. 6, com. 1).
Regione Lombardia (Legge regionale 03/08/2011, n. 11, art. 11 e Decreto legislativo 03/03/2011, n. 28, art. 6, com. 9 e 11):
- estende, fino alla soglia di potenza nominale di 1 mW elettrico, il campo di applicazione della procedura abilitativa semplificata per gli impianti FER, in relazione alle diverse tecnologie, fonti energetiche e potenze da installare
- estende il regime della comunicazione di inizio lavori per attività in edilizia libera agli impianti fotovoltaici da installare sugli edifici e fabbricati, in relazione alla potenza ed alle caratteristiche degli impianti
- estende, fino alla soglia di potenza nominale di 50 kW elettrici, il regime di comunicazione di inizio lavori per attività in edilizia libera per le restanti categorie di impianti FER, in relazione alle diverse tecnologie e fonti energetiche.
Alla Deliberazione della Giunta regionale 18/04/2012, n. 9/3298 sono allegati i quadri sinottici dei titoli abilitativi necessari per le diverse tipologie e potenze degli impianti.