Descrizione
Chi vuole apportare le modifiche all'impianto di cui alla Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 85, com. 1, lett. e), art. 88, com. 3-bis, art. 96, rese dalle aziende titolari di impianti di distribuzione carburanti per autotrazione sulla rete ordinaria, su quella autostradale e su quella degli impianti destinati agli aeromobili e natanti di uso pubblico, deve presentare una comunicazione.