Descrizione
Un soggetto (persona fisica o società) è commerciante quando esercita un'attività economica che consiste nell'acquistare merci allo scopo di rivenderle. Il commerciante è un operatore economico diverso dall'industriale e dall'artigiano. Questi ultimi infatti acquistano merci per trasformarle in nuovi prodotti, non per rivenderle.
Esercita il commercio all'ingrosso chi acquista merci e le rivende:
- ad altri commercianti (cioè ad altri grossisti, dettaglianti, esercenti pubblici, ecc.)
- a utilizzatori professionali (cioè a industrie, aziende artigiane, ecc.)
- a utilizzatori in grande (cioè a collegi, enti pubblici o privati, ospedali, ecc.).
Approfondimenti
Non sono commercianti all'ingrosso coloro che:
- vendono direttamente a privati consumatori
- rivendono occasionalmente merci precedentemente acquistate
- beni di propria produzione a chiunque.
Se l'attività ha una superficie lorda superiore a 400 m2 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151).
E’ possibile svolgere congiuntamente il commercio all’ingrosso e al dettaglio anche nello stesso locale. Il Decreto legislativo 06/08/2012, n. 147, art. 8, com. 2, lett. c sostituisce infatti il Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 26, comm. 2, eliminando il divieto di esercizio congiunto dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di oggetti preziosi e gioielli è inoltre necessario aver ottenuto autorizzazione per la commercializzazione di oggetti preziosi.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di funghi epigei freschi spontanei è inoltre necessario presentare congiuntamente o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per la vendita di funghi epigei freschi spontanei.
Per esercitare l'attività di detenzione e vendita di animali è inoltre necessario presentare congiuntamente o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per la detenzione e vendita di animali.
Per esercitare l'attività di vendita di sigarette elettroniche è necessario ottenere anche l'autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come previsto dal Decreto Legislativo 26/10/1995, n. 504, art. 62-quater, secondo le modalità stabilite dal Decreto ministeriale 16/11/2013 e dal Decreto direttoriale 16/03/2018, n. 47885/RU.
Per esercitare l'attività di vendita di tabacchi e generi di monopolio è necessario ottenere anche la concessione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come previsto dalla Legge 22/12/1957, n. 1293.
Se presente un magazzino o un deposito è necessario procedere con gli adempimenti amministrativi previsti per l'attività di deposito merci.
I requisiti professionali e gli adempimenti necessari allo svolgimento congiunto dell'attività di deposito merci sono descritti nell'attività specifica.
È possibile esercitare anche l'attività di vendita al dettaglio di cose antiche e usate.
Per svolgere l'attività è necessario possedere il registro di carico e scarico beni antichi e usati. Il registro potrà essere utilizzato solo ad avvenuta vidimazione dell'ufficio competente.
Se si vendono cose usate prive di valore o di valore esiguo non è obbligatorio possedere il registro.